L’idea alla base del nostro agire è che la realizzazione del singolo debbaessere un tramite per il miglioramento del territorio e riteniamo che ciò sia possibile solo attraverso l’affermazione di una solida coscienza eco-sostenibile.
Il territorio in cui lavoriamo, quello della Corona Verde, conta 93 Comuni e quasi due milioni di persone. È in questo contesto che l’inQubatore Qulturale mira apromuovere stili di vita sostenibili, green economy, circular economy e mobilità sostenibile,collaborando con realtà sensibili. L’obiettivo è quello di diffondere una coscienza attenta all’ambiente e alla sostenibilità e di incentivarela mobilità dolce come elemento cruciale per il benessere psicofisico dell’individuo, fine ultimo del nostro progetto.
L’inQubatore Qulturale mira a creare reti di collaborazione e di solidarietàtra associazioni, organizzazioni con motivazioni valoriali e piccole-medie imprese. La nostra porta è sempre aperta perché crediamo fortemente nella condivisione delle idee.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE INQUBATORE QULTURALE
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “inQubatore Qulturale”, è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Venaria Reale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
Art. 2 – L’Associazione inQubatore Qulturale persegue i seguenti scopi:
Attività culturali
Attività ricreative
Valorizzazione e promozione del territorio piemontese e degli agenti virtuosi che ne fanno parte
Escursioni nel territorio piemontese
Sostegno ad attività culturali di terzi
Incentivare la promozione di processi di partecipazione finalizzati alla conoscenza delle tematiche di trasformazione territoriale, coinvolgendo attori e comunità locali
attività di promozione, qualificazione e divulgazione di contenuti culturali e azioni pratiche connesse alla valorizzazione e promozione dei territori, allo sviluppo responsabile e sostenibile del turismo e delle comunità, anche tramite azioni di coordinamento tra i soci.
Art. 3 – L’associazione inQubatore Qulturale per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Mostre di arte contemporanea e locale
Incontri e dibattiti a tema
Laboratori
Escursioni nel territorio
Proiezioni
Fiere, mercati, mercatini ed esposizioni di artigianato, manufatti e prodotti locali
Festival a tema
Raccolte fondi
Petizioni
Spettacoli teatrali
Concerti
iniziative editoriali, di ricerca, divulgazione e informazione, cinematografiche (realizzazione di cortometraggi, documentari, video, reportage fotografici…)
Art. 4 – L’associazione inQubatore Qulturale è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Soci sostenitori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. La qualifica di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea (o CONSIGLIO DIRETTIVO) per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Art. 5 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.
Art. 6 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
beni immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 8 – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente
Art. 9 – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico a mezzo mail con almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 10 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio Direttivo;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione inQubatore Qulturale e si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi della quota associativa annuale.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 15 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 16 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
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MISSION E STATUTO
MISSION
L’idea alla base del nostro agire è che la realizzazione del singolo debba essere un tramite per il miglioramento del territorio e riteniamo che ciò sia possibile solo attraverso l’affermazione di una solida coscienza eco-sostenibile.
Il territorio in cui lavoriamo, quello della Corona Verde, conta 93 Comuni e quasi due milioni di persone. È in questo contesto che l’inQubatore Qulturale mira a promuovere stili di vita sostenibili, green economy, circular economy e mobilità sostenibile, collaborando con realtà sensibili. L’obiettivo è quello di diffondere una coscienza attenta all’ambiente e alla sostenibilità e di incentivare la mobilità dolce come elemento cruciale per il benessere psicofisico dell’individuo, fine ultimo del nostro progetto.
L’inQubatore Qulturale mira a creare reti di collaborazione e di solidarietà tra associazioni, organizzazioni con motivazioni valoriali e piccole-medie imprese. La nostra porta è sempre aperta perché crediamo fortemente nella condivisione delle idee.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE INQUBATORE QULTURALE
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “inQubatore Qulturale”, è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Venaria Reale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
Art. 2 – L’Associazione inQubatore Qulturale persegue i seguenti scopi:
Art. 3 – L’associazione inQubatore Qulturale per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Art. 4 – L’associazione inQubatore Qulturale è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. La qualifica di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea (o CONSIGLIO DIRETTIVO) per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Art. 5 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.
Art. 6 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 8 – Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 9 – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico a mezzo mail con almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 10 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione inQubatore Qulturale e si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 15 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 16 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
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